keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- 1 Articolo 44 Pubblicazione delle decisioni
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
Articolo 44
Pubblicazione delle decisioni
1. La Commissione pubblica le decisioni adottate a norma degli articoli 3 e 4, dell'articolo 8, paragrafo 2, degli articoli 9, 10, da 16 a 20 e 24, dell'articolo 25, paragrafo 1, e degli articoli 29, 30 e 31. La pubblicazione indica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate.
2. La pubblicazione tiene conto del legittimo interesse dei gatekeeper o dei terzi alla protezione delle loro informazioni riservate.
Articolo 44
Pubblicazione delle decisioni
1. La Commissione pubblica le decisioni adottate a norma degli articoli 3 e 4, dell'articolo 8, paragrafo 2, degli articoli 9, 10, da 16 a 20 e 24, dell'articolo 25, paragrafo 1, e degli articoli 29, 30 e 31. La pubblicazione indica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate.
2. La pubblicazione tiene conto del legittimo interesse dei gatekeeper o dei terzi alla protezione delle loro informazioni riservate.
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